Credito Ricerca e Sviluppo, Agenzia delle Entrate senza le competenze per contestare il bonus
Con la sentenza n. 5918 depositata il 18 maggio la Ctp di Roma ha affermato l’illegittimità dell’atto dell’agenzia delle Entrate che recupera il credito per R&S senza il parere del Mise.
L’Agenzia notificava ad una società un atto di recupero del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo perché ritenuto inesistente. Secondo l’ufficio non sussistevano i presupposti previsti dalla norma per beneficiare dell’agevolazione.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario eccependo, in estrema sintesi, che i progetti di ricerca e sviluppo possedevano i requisiti previsti. Inoltre, nel ricorso, la società eccepiva l’illegittimità delle sanzioni stante l’assenza di una condotta fraudolenta e la veridicità delle spese.
La Ctp ha ritenuto sussistente la nullità dell’atto di recupero perché emanato in eccesso di potere dell’ufficio. Trattandosi, infatti, di un organo dell’amministrazione finanziaria, l’agenzia delle Entrate non è dotata della conoscenza tecnica necessaria per valutare le spese sostenute dalla società.
Secondo il Collegio, per la contestazione del credito di imposta, l’ufficio avrebbe dovuto acquisire il parere del Mise. Sebbene sia una facoltà e non un obbligo, dinanzi a problematiche di grande complessità e alle certificazioni prodotte dall’impresa, sarebbe stato necessario. L’Agenzia è sprovvista di dirette conoscenze di natura tecnico-scientifica tali da consentire una congrua valutazione rispetto ai parametri previsti.
In assenza del parere del Mise la motivazione nell’atto impositivo si concretizza in mere deduzioni difensive non idonee e non sufficienti a legittimare la pretesa. I giudici romani, sulle altre eccezioni, hanno rilevato che i documenti di prassi fino al 2018, rinviavano al concetto di innovazione definito nel Manuale di Oslo che, diversamente da quello di Frascati, non richiede l’apporto di un beneficio per l’intera categoria economica.
Secondo il manuale di Oslo, infatti, è sufficiente che il prodotto sia nuovo o significativamente migliorato per l’azienda e non per il mondo. Solo nel 2018 il Mise ha per la prima volta ritenuto che la fonte interpretativa per la corretta applicazione del credito R&S fosse il Manuale di Frascati e così anche l’Agenzia con propri documenti di prassi ha adottato tale criterio. Secondo la Ctp è «evidente l’illegittimità (o meglio dire l’assurdità di un simile operato)», atteso il cambio interpretativo dell’Amministrazione.
In riferimento poi alle sanzioni, la Ctp ha ritenuto che dovrebbero riguardare le sole ipotesi in cui ricorra un comportamento fraudolento.