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Le comunicazioni emesse dall’Amministrazione finanziaria in seguito al controllo automatico delle dichiarazioni fiscali possono evidenziare la correttezza delle stesse (mediante una comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità o avviso bonario).

In quest’ultimo caso, il soggetto interessato può pagare le somme indicate con una riduzione ad 1/3 delle sanzioni (10% in luogo del 30%) oppure evidenziare all’agenzia delle Entrate (anche per il tramite del servizio CIVIS) le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.

Dalla legge di Bilancio 2023 emerge un’importante novità in tema di definizione agevolata degli avvisi bonari. Infatti, le somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai seguenti periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento integrale non è ancora scaduto o in caso di pagamento rateale, è ancora in corso (alla data di entrata in vigore della disposizione), potranno essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.

Le sanzioni saranno dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

In buona sostanza potranno essere definiti gli avvisi bonari il cui termine di pagamento non è ancora scaduto oppure quelli già rateizzati, il cui pagamento rateale (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997) è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma. La definizione comporterà quindi che venga corrisposto:

  • il 100% di imposta (importo residuo, in caso di rateazione in corso), interessi e somme aggiuntive;
  • il 3% delle sanzioni.Non si applicherà alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Come procedere per la definizione agevolata?

Le modalità di definizione seguono l’iter già previsto dal D.Lgs. n. 462/1997. In buona sostanza, se oggetto della definizione è un avviso bonario non ancora rateizzato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997, che prevede:

  • che il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in un’unica soluzione (art. 2);
  • la rateizzazione del dovuto in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Attenzione: la nuova disciplina ha abrogato tali limiti.

Qualora l’avviso bonario fosse già stato rateizzato, il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997.

Il mancato pagamento, integrale o parziale, delle somme dovute alle prescritte scadenze, comporterà che la definizione non produca effetto e che si applichino le ordinarie disposizioni in tema di sanzioni e riscossione. Inoltre, le somme versate fino alla concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, rimarranno definitivamente acquisite e non saranno rimborsabili.

I termini decadenziali previsti per la notifica delle cartelle di pagamento e contenuti nell’art. 25, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 602/1973, saranno prorogati di un anno, in deroga all’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Sono state soppresse le “limitazioni” contenute nell’art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997, ossia le seguenti parole “in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro: le somme dovute possono, quindi, essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

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