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La Rottamazione-Quater trova posto all’art. 1, commi 231 – 252 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023); si tratta del nuovo strumento di Pace Fiscale per rottamare:

  • le cartelle di pagamento;
  • gli accertamenti esecutivi;
  • gli avvisi di addebito INPS;

inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER.

Grazie alla rottamazione- quater, il contribuente risparmierà non solo sulle sanzioni, ma anche sugli interessi; rispetto all’ultima finestra di rottamazione, infatti, non saranno dovuti neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e neanche l’aggio della riscossione, prima invece da pagare rispetto al totale dovuto a titolo di imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Nei fatti, il contribuente dovrà pagare solo:

  • la maggiore imposta contestata;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive (come ad esempio i pignoramenti);
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Come fare il calcolo delle cartelle rottamabili e fare domanda di rottamazione

La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Saranno dovute unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

La data di affidamento all’agente della riscossione coincide, di norma, con la data in cui il carico, da intendere come partita, è reso esecutivo, data che è riportata sulla cartella di pagamento nel “dettaglio degli addebiti”. Per singolo carico si intende la singola partita di ruolo. La “partita” costituisce l’unità non frazionabile di riferimento per la definizione.

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

La Rottamazione-quater riguarda, pertanto, tutti i carichi inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente

versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Per aderire alla richiesta bisogna manifestare la volontà presentando entro il 30 aprile 2023 apposita dichiarazione di adesione con modalità esclusivamente telematiche.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
  • in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; i moduli di pagamento precompilati; le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

È prevista la possibilità̀ di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione- quater”):

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;

La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione- quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Nel caso della situazione debitoria complessiva societaria ci sono debiti di importo residuo fino a mille euro il cui annullamento, si concretizzerà fino al 31 marzo 2023, è possibile presentare la domanda di adesione anche per questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare infatti, a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”.

Per ciò che concerne i debiti tributari di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, saranno automaticamente annullati. Dal punto di vista pratico, alla data del 31 marzo 2023 saranno cancellati, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dei contribuenti, tutti i debiti affidati all’Agente della Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro.

L’importo da prendere a riferimento è da intendersi comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Non sarà così per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che potranno essere annullati con riferimento esclusivo alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.

Per ciò che concerne le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento si applica limitatamente agli interessi e non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Sino al 31 marzo 2023, data a partire dalla quale si procederà con lo stralcio, rimarrà sospesa la riscossione dei debiti e non si applicheranno gli interessi di mora.

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